Disposizioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali
Mai:
- Quando vige il periodo di alto rischio di incendio boschivo, emanato da Regione Lombardia;
- All’aperto nei boschi o a distanza da questi inferiore a cento metri, salvo le deroghe previste dal R.R. N. 5/2007 (vedi sotto);
- Qualora il divieto sia espressamente riportato nel regolamento comunale.
Possibilità:
Ai sensi del comma 10, dell’art. 45, della L.r. 31/2008, “Al di fuori dei casi in cui trovano applicazione l'articolo 10, comma 5, della legge 353/2000 e il comma 4 del presente articolo, al fine di consentire il reimpiego di materiali come sostanze concimanti e ammendanti, contenere il rischio d'incendio e la diffusione delle specie infestanti, la combustione in loco dei residui vegetali agricoli e forestali è consentita in cumuli di quantità non superiore a tre metri steri per ettaro al giorno in tutti i periodi dell'anno, nei territori la cui quota altimetrica risulti uguale o superiore a trecento metri e a duecento metri sul livello del mare per i territori dei comuni appartenenti alle comunità montane
- L’accensione di fuochi nei boschi è consentita esclusivamente (deroghe previste dal R.R. N. 5/2007):
- Per reimpiegare le ceneri derivanti da ripulitura delle masse vegetali residue di attività selvicolturali, come concimanti o ammendanti;
- Negli spazi esistenti in apposite aree attrezzate da parte dei soggetti che, per motivi di lavoro o turismo, stazionano in bosco;
- Per la carbonizzazione di cui all’articolo 38 del R.R. 5/2007;
- Per contenere la diffusione delle specie infestanti.
- In ogni caso, nell’ambito di tali suddette deroghe, l'accensione di fuochi, non può avvenire in giornate ventose, i fuochi devono essere sempre e costantemente custoditi e quelli per la ripulitura delle masse vegetali devono essere spenti entro le ore 14:00 e, nei giorni con ora legale, entro le ore 16:00
La combustione di residui vegetali agricoli o forestali è comunque sempre vietata nei periodi ad alto rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalla Regione.
Norme di riferimento: L.R. 31/2008 Art 45 comma 10 R.R. 5/2007 Art 54