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Richiesta di permesso di costruire

(art. 20, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – artt. 7, d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160)

 

Campo di applicazione - Interventi subordinati a permesso di costruire (rif. Art.10 D.P.R.380/01):

Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire:

Interventi di nuova costruzione;

Interventi di ristrutturazione urbanistica;

Interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.

Caratteristiche (rif. Art.10 D.P.R.380/01):

Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo.

Il permesso di costruire è trasferibile, insieme all’immobile, ai successori o aventi causa. Esso non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio. E’ irrevocabile ed è oneroso.

Il rilascio del permesso di costruire non comporta limitazione dei diritti dei terzi.

Contributo di costruzione:

Per il rilascio del permesso di costruire andrà versato al Comune il Contributo di Costruzione, secondo quanto previsto dal D.P.R. 380/01 e dalla L.R. 12/05 che stabiliscono inoltre in quali casi il Permesso è oneroso o gratuito.

Validità:

Entro 12 mesi dal rilascio del permesso di costruire (pena decadenza) devono essere iniziati i lavori, da termimare entro 36 mesi dall'inizio, salvo proroghe per casi particolari.

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento:Giovedì, 21 Aprile 2022