Certificati ed estratti dello stato civile

Come stabilito all'art.450 del codice civile i registri dello stato civile sono pubblici e tale pubblicità si estrinseca esclusivamente attraverso il rilascio, da parte dell'ufficiale di stato civile, di estratti e certificati con le indicazioni dalla legge prescritte. Inoltre gli ufficiali dello stato civile devono compiere negli atti affidati alla loro custodia le indagini domandate dai privati.

Cos'è

Come stabilito all'art.450 del codice civile i registri dello stato civile sono pubblici e tale pubblicità si estrinseca esclusivamente attraverso il rilascio, da parte dell'ufficiale di stato civile, di estratti e certificati con le indicazioni dalla legge prescritte. Inoltre gli ufficiali dello stato civile devono compiere negli atti affidati alla loro custodia le indagini domandate dai privati.
All'art.106 dell'Ordinamento di stato civile viene disciplinato il rilascio degli estratti per riassunto degli atti dello stato civile, prevedendo di riportare quanto riferito all'evento contenuto nell'atto stesso e nelle relative annotazioni.

Quanto alle modalità di presentazione delle richieste di estratti per riassunto alcune indicazioni sono fornite dal Ministero dell'Interno che nel Massimario, ediz. 2012, consultabile in internet, stabilisce al capitolo XIV quanto segue: "Il rilascio degli estratti per riassunto degli atti di stato civile, previsto dall'art. 106 del D.P.R. 396/2000, è consentito per qualsiasi atto dello stato civile, senza alcuna differenza tra atti iscritti o trascritti. L'ufficiale di stato civile, alla richiesta, provvederà al rilascio secondo le risultanze dei propri registri. La richiesta fatta da terze persone va inoltrata per iscritto con indicazione dei motivi. La persona cui l'atto si riferisce, previa identificazione, potrà invece ottenere l'estratto su richiesta anche verbale".

A chi si rivolge

Tutti coloro che devono dimostrare di possedere una serie di requisiti relativi alla loro persona.

Chi può fare domanda

Chi può presentare

I certificati e gli estratti per riassunto degli atti di stato civile possano essere rilasciati a chiunque ne faccia richiesta, o da persone da queste opportunamente delegate (art.38, comma 3-bis, d.P.R. n.445/2000).
La richiesta fatta da terze persone va inoltrata per iscritto con indicazione dei motivi, la persona cui l'atto si riferisce, previa identificazione, potrà invece ottenere l'estratto su richiesta anche verbale.

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Come si fa
  • direttamente dall'interessato presso l'ufficio di stato civile
  • per l'invio in Italia e all'estero: richiesta scritta a mezzo posta con allegato copia del documento d'identità del richiedente e busta affrancata completa di indirizzo per il ritorno.
Cosa si ottiene

Un certificato o estratto di stato civile.

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I certificati

I certificati di nascita, matrimonio e morte possono essere sostituiti con una autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, che devono essere obbligatoriamente accettati dagli enti pubblici o dai gestori di di pubblico servizio, e, con le modifiche apportate al d.P.R. n.445/2000 dal d.L. n.76/2020, convertito con L. n.120 del 11/09/2020, anche dai privati.

I certificati di nascita, matrimonio, unione civile e morte certificano il numero dell'atto del registro di stato civle, nome cognome, luogo e data di nascita, luogo e data dell'evento di una persona e vengono rilasciati dall'ufficiale dello stato civile del Comune che ha registrato o trascritto l'evento.

Gli estratti

Gli estratti di nascita, matrimonio e morte certificano, oltre che i medesimi dati sopra descritti per i certificati, le eventuali annotazioni.

Nell'estratto di nascita le annotazioni certificabili sono, ad esempio, quelle relative a: apertura/chiusura amministrazione di sostegno, matrimonio, divorzio, morte, acquisto/perdita e riacquisto cittadinanza italiana, ecc..

Nell'estratto di matrimonio le annotazioni certificabili sono ad esempio quelle relative a convenzioni patrimoniali, divorzio, ecc..

Se il richiedente dell'estratto non è il diretto interessato, un genitore del minore, il tutore o amministratore di sostegno, la richiesta deve essere presentata in forma scritta.

Estratti di nascita con generalità dei genitori

Il rilascio di estratti di nascita con indicazione della paternità e della maternità, regolato dall’articolo 3 del d.P.R. 432/1957, è consentito soltanto a richiesta dell’interessato per l’esercizio di diritti o l’adempimento di doveri derivanti dallo status di figlio.

Quando l’interessato è minorenne, il rilascio si effettua su richiesta del genitore esercente la potestà o dal tutore.

In via eccezionale vengono rilasciati estratti di nascita con l’indicazione della paternità e della maternità a soggetti maggiorenni diversi da quelli sopra indicati, che siano muniti di delega scritta ad essi rilasciata dall’interessato, a cui sia allegata la fotocopia di un documento d’identità valido dell’interessato stesso.

Le medesime indicazioni valgono per il rilascio degli estratti di nascita su modello plurilingue, in quanto riportano sempre l’indicazione della paternità e della maternità.

I certificati plurilingue

Il certificato plurilingue è un  un modello specifico redatto  in più lingue che può essere utilizzato all'estero, nei paesi che hanno aderito alla Convenzione di Vienna del 1976. Serve per provare la  data e il luogo di nascita, di matrimonio o di morte di una persona.
Possono essere rilasciati su modello plurilingue solo se l'atto di cui è estratta la copia è registrato presso lo stato civile del Comune di Mirandola:

  • estratto di nascita
  • estratto di matrimonio
  • estratto di morte

E' un documento che non necessita per il suo uso nei paesi esteri convenzionati di traduzione e legalizzazione.

Esenzione dei documenti pubblici dalla legalizzazione e semplificazione di altre formalità, nell'ambito dell'Unione Europea

Il Regolamento (UE) 2016/1191 del Parlamento Europeo e del Consiglio, promuove la libera circolazione dei cittadini semplificando i requisiti per la presentazione di alcuni documenti pubblici nell'Unione europea.

Il predetto regolamento prevede, in relazione ad alcuni i documenti pubblici rilasciati dalle autorità di uno Stato UE che devono essere presentati alle autorità di un altro Stato UE, un sistema di esenzione dalla legalizzazione e di semplificazione di altre formalità.

Istituisce inoltre moduli standard multilingue per superare le barriere linguistiche e agevolare la circolazione di documenti pubblici tra gli Stati membri concernenti la nascita, l'esistenza in vita, il decesso, il matrimonio, lo stato civile, l'unione registrata, la residenza.

Autenticazione
Carta d'identità elettronica (CIE)
Dove recarsi

Cosa serve

Documentazione da presentare
Cosa serve

Per la richiesta di certificati ed estratti di stato civile non è necessaria alcuna particolare formalità, deve comunque e obbligatoriamente essere indicato il cognome e nome della persona della quale si richiede la documentazione e, se conosciuta, la data dell'evento (nascita, morte, matrimonio, unione civile).

Tempi e scadenze

I certificati di stato civile hanno una validità di 6 mesi dalla data del loro rilascio, se disposizioni di legge o regolamentari non prevedano una validità superiore. Resta, invece, confermata la validità illimitata per i certificati attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni.

E' ammessa la presentazione delle certificazioni "scadute" purché le informazioni contenute nei certificati stessi non siano variate. In questo caso, basterà apporre sul certificato una dichiarazione non autenticata, resa dal titolare dello stesso, che attesti che le informazioni contenute nel certificato, non hanno subito variazioni dalla data di rilascio.

Modulistica

Costi e vincoli

GRATUITO

Casi particolari

Casi particolari

Copia integrale dell'atto di stato civile

L’istanza di rilascio della copia integrale (fotocopia) degli atti di stato civile deve esse motivata sulla base di una delle casistiche previste dalla legge (art.107 d.P.R. 396/2000): rilascio al soggetto portatore di un interesse personale, diretto, concreto e attuale, previa istanza scritta.

L’art. 177, comma 3, del d.Lgs. 196/2003 che aveva introdotto la possibilità di rilasciare le copie integrali degli atti dello stato civile decorsi settant'anni dalla loro formazione, è stato abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. c), n. 3), d.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Per ulteriori approfondimenti, si rimanda alla seguente pagina di questo sito.

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento:Venerdì, 27 Gennaio 2023