Certificati anagrafici

Certificati anagrafici relativi a dati correnti di persone residenti e non cancellate.

Cos'è

I certificati anagrafici relativi a dati correnti di persone residenti e non cancellate, possono essere rilasciati a chiunque li richieda (art.33, c.1, d.P.R. n.223/1989).

Art. 33. Certificati anagrafici

1. Fatti salvi i divieti di comunicazione di dati, stabiliti da speciali disposizioni di legge, e quanto previsto dall'articolo 35, l'ufficiale d'anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta, previa identificazione, i certificati concernenti la residenza, lo stato di famiglia degli iscritti nell'anagrafe nazionale della popolazione residente, nonché ogni altra informazione ivi contenuta.

2. Al rilascio di cui al comma 1 provvedono anche gli ufficiali d'anagrafe di comuni diversi da quello in cui risiede la persona cui i certificati si riferiscono.

In sintesi:

  • tutti i dati registrati in anagrafe sono dati certificabili, ad eccezione di quelli per i quali esistono specifiche disposizioni di legge che ne vietano o limitano il rilascio;
  • i certificati anagrafici possono essere richiesti in qualsiasi comune subentrato in ANPR (deve essere già subentrato sia il comune di residenza sia il comune ove si fa la richiesta);
  • i certificati correnti possono essere richiesti da chiunque e per chiunque, ma sempre previa identificazione.

Accedere al servizio

La richiesta di rilascio di certificato avviene tramite apposito modulo.

Autenticazione
Carta d'identità elettronica (CIE)
Dove recarsi

Cosa serve

Documentazione da presentare

Modulo di richiesta corredato da copia di un documento di riconoscimento.

Modulistica

Costi e vincoli

I costi variano
GRATUITO

Tempi e scadenze

3
giorni
Giorni massimi di attesa dalla richiesta

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento:Giovedì, 26 Gennaio 2023