L'albo dei presidenti di seggio è l'elenco degli elettori del Comune idonei a ricoprire questo incarico. L'albo è tenuto e aggiornato dal Presidente della Corte di Appello territorialmente competente.
Il presidente di seggio s'insedia presso ogni sezione elettorale al momento delle consultazioni elettorali o referendarie ed è, per ogni effetto di legge, un pubblico ufficiale durante l'esercizio delle sue funzioni.
Il presidente di seggio:
- sovraintende e garantisce la regolarità di tutte le operazioni compiute dall'ufficio elettorale di sezione
- dopo aver ascoltato il parere degli scrutatori, prende decisioni sulle difficoltà, gli incidenti, i reclami e le proteste che si presentano durante le operazioni di seggio
- è responsabile della consegna al sindaco dei plichi con i documenti e gli atti relativi alle operazioni elettorali della propria sezione
- si esprime sull'attribuzione dei voti e delle preferenze durante le operazioni di scrutinio.
L'iscrizione all'albo è gratuita.
La domanda deve essere presentata entro il 31 ottobre di ogni anno
Sono esclusi per legge (Decreto del Presidente della Repubblica 30/03/1957, n. 361, art. 38 e Decreto del Presidente della Repubblica 16/05/1960, n. 570, art. 23 ):
- i dipendenti del Ministero dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni, e dei Trasporti
- gli appartenenti a Forze Armate in servizio
- i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti
- i segretari comunali e i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali
- i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione
- coloro che alla data delle elezioni abbiano superato il 75° anno di età
- i dipendenti delle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico regionale e locale, di cui al Decreto legislativo 19/11/1997, n. 422 .