Iscriversi all'albo degli scrutatori

Iscriversi all'albo degli scrutatori

Data: Martedì, 08 Settembre 2026

Tempo di lettura: 5 min

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L'albo degli scrutatori è l'elenco di tutte le persone idonee e interessate a ricoprire questa funzione all'interno dei seggi elettorali. È istituito in ogni Comune ed è aggiornato annualmente (Legge 08/03/1989, n. 95, art. 1 e art. 5 ).

Lo scrutatore di seggio ha il compito di:

  • assistere il presidente di seggio
  • apporre la propria firma sulle schede elettorali della sezione, prima dell'apertura della votazione
  • identificare ogni elettore che si reca a votare presso la sezione elettorale
  • compilare il registro degli elettori con il numero del documento d'identità e il numero della tessera elettorale del votante
  • vidimare la tessera elettorale
  • certificare che l'elettore abbia votato
  • redigere le tabelle di scrutinio durante le operazioni di spoglio dei voti.

La domanda di iscrizione all'albo:

  • è volontaria
  • è gratuita
  • dura per sempre: una volta inclusi si rimane iscritti sino alla perdita dei requisiti o su richiesta motivata dello scrutatore stesso.

La domanda di iscrizione all'albo deve essere presentata entro il 30 novembre di ogni anno 

Sono esclusi per legge (Decreto del Presidente della Repubblica 30/03/1957, n. 361, art. 38 e Decreto del Presidente della Repubblica 16/05/1960, n. 570, art. 23 ):

  • i dipendenti del Ministero dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni, e dei Trasporti
  • gli appartenenti a Forze Armate in servizio
  • i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti
  • i segretari comunali e i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali
  • i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione
  • coloro che alla data delle elezioni abbiano superato il 75° anno di età (esclusione dal poter svolgere la funzione)
  • i dipendenti delle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico regionale e locale, di cui al Decreto legislativo 19/11/1997, n. 422 .

Sono esclusi inoltre coloro che (Legge 08/03/1989 n. 95, art. 3 ):

Ulteriori informazioni

Licenza d'uso
Dominio pubblico

Ultimo aggiornamento:Martedì, 08 Settembre 2026