La disciplina dell'Imu è contenuta nella legge 160/2019 (legge di bilancio 2020), in particolare l'art. 1 commi da 738 a 783 e successive modifiche ed integrazioni.
Sono soggetti passivi dell'Imu:
- il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione e scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su immobili;
- il genitore assegnatario della casa familiare a seguito del provvedimento del giudice.
I contribuenti devono versare l'imposta in autoliquidazione provvedendo autonomamente al calcolo del dovuto. Il pagamento deve essere fatto dal soggetto passivo in proporzione alla quota e al periodo di possesso per l'anno stesso.
Ai fini del corretto versamento si precisa che il codice catastale del Comune di Casargo è B937, il quale va inserito correttamente onde evitare erronee attribuzioni del tributo.
Si segnala che all’interno del sito del Comune di Casargo è possibile usufruire dell’applicativo Calcolo IMU Casargo per il calcolo del dovuto.
N.B. A differenza di quanto avviene per la Tassa sui rifiuti (TA.RI) non verrà inviato da parte del Comune un avviso di pagamento.
Per l'anno 2025, le scadenze per il versamento dell’imposta sono le seguenti:
- prima rata (acconto) entro il 16 giugno 2025
- seconda rata (saldo) entro il 16 dicembre 2025
- unica soluzione (acconto e saldo) entro il 16 giugno 2025
Il versamento dell’IMU si effettua mediante modello F24 (in allegato è scaricabile il modello F24 semplificato).
Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 06 del 26.02.2025, ha approvato le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2025, come segue:
TIPOLOGIA | ALIQUOTA | |
Abitazione principale di cat. catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e relative pertinenze | Esente | |
ABITAZIONE PRINCIPALE – comma 748 e 749 | 5,00 per mille Detrazione: euro 200,00 | Immobili classificati nelle cat. A1/A8/A9 e relative pertinenze cat. C2/C6/C7 |
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE – comma 750 | 0,00 per mille | Immobili classificati in categoria D/10 o altre categorie con annotazione di ruralità strumentale |
BENI MERCE – dal 01.01.2022 – comma 751 | Esenti IMU | |
TERRENI AGRICOLI – comma 752 | 0,00 per mille | Comune di Casargo – i terreni di cui all’art. 1, c. 758, L 160/2019 sono esenti in quanto comune montano |
IMMOBILI ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (esclusi D/10) – comma 753 | 10,00 per mille di cui la quota pari al 7,6 per mille è riservata allo Stato | |
FABBRICATI classificati nel gruppo catastale C/1 – comma 754 | 9,00 per mille |
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ALTRI FABBRICATI – comma 754 | 10,00 per mille | |
AREE FABBRICABILI – comma 754 | 8,6 per mille |
ed ha stabilito i valori di riferimento per le aree fabbricabili, come segue:
P.G.T. |
ZONE RESIDENZIALI |
Art. 24 - UR – Ambiti prevalentemente residenziali (1 mc/mq) € 60,00 al mq. |
ZONE PRODUTTIVE |
Art. 26 – UA – Ambiti a prevalente specializzazione artigianale (1 mc/mq) € 80,00 al mq. |
ZONE COMMERCIALI |
Art. 25 – UC – Ambiti a prevalente specializzazione commerciale in media struttura di vendita (0,65 mc/mq.) € 80,00 al mq. |
ZONE TURISTICHE |
Art. 27 - UT – Ambiti a prevalente specializzazione turistica (1 mc/mq) € 60,00 al mq. |
AMBITI DI TRASFORMAZIONE |
Ambito di trasformazione AT1 - fraz. Narro via Monte Muggio (0,60 mc/mq) € 60,00 al mq. |
Ambito di trasformazione AT2 - fraz. Narro via della Deputazione (0,60 mc/mq) € 60,00 al mq. |
Ambito di trasformazione AT3 - fraz. Codesino tra le vie Alta, per Narro e Indovero (0,60 mc/mq) € 60,00 al mq. |
Ambito di trasformazione AT4 - fraz. Codesino tra le vie Alta e via Pensotti (0,60 mc/mq) € 60,00 al mq. |
Ambito di trasformazione AT5 - Casargo via Alta (0,60 mc/mq) € 60,00 al mq. |
Dichiarazione IMU
La dichiarazione Imu serve a comunicare al Comune le variazioni intervenute nel corso dell'anno precedente, che influiscono sulla determinazione dell'imposta, della sua riduzione o esenzione.
Pertanto l'obbligo di presentare la dichiarazione sorge solo nei casi in cui sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni già presentate, nonché nei casi in cui si sono verificate variazione che non sono, comunque, conoscibili dal Comune.
Termini di presentazione:
Entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.